PAEA - Progetti Alternativi per l'Energia e l'Ambiente

Finanziaria 2008

AREA PROGETTO

Finanziaria 2008 e l'efficienza energetica in edilizia

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) che conferma la linea della precedente finanziaria per quanto riguarda gli incentivi al risparmio energetico e introduce alcune modifiche. 

Sono prorogate per il 2008, 2009 e 2010 le detrazioni Irpef del 36%, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e l’Iva agevolata al 10%.per le ristrutturazioni edilizie. Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Testo Unico dell’edilizia che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.  

Riqualificazione energetica degli edifici
Sono prolungate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni irpef pari al 55%  delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi 344-347 della finanziaria 2007). Come in precedenza, gli interventi riguardano l’isolamento di coperture, solai e pareti, la sostituzione di infissi e l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda; la detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione..Da quest'anno, sarà possibile da parte del contribuente scegliere in quante quote annuali ripartire la detrazione, da un minimo di 3 ad un massimo di 10. Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le agevolazioni, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007 che specifica gli interventi che possono usufruire della detrazione e le modalità per richiederla.  

EDIFICI ESISTENTI

Intervento

Detrazione IRPEF

Tetto massimo della detrazione

Modalità

Riqualificazione energetica di edific esistenti

55%

100.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

Coperture, pavimenti, infissi

55%

60.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

Pannelli solari per la produzione di acqua calda

55%

60.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione

55%

30.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

 

Quali sono gli interventi ammissibili?
Gli interventi per i quali spetta la detrazione (art 3) sono la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, ma anche le integrazioni e sostituzioni dei soli componenti vetrati esistenti, l’installazione di impianti solari termici collegati alle utenze, con tutte le connesse opere idrauliche e murarie, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, ed infine la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non dotati di caldaia a condensazione, e conseguente messa a punto della rete di distribuzione, dei dispositivi di controllo e regolazione e dei sistemi di distribuzione. Sono inoltre ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica che sostituisce la certificazione energetica vera e propria in attesa delle linee guida.

Cosa serve per richiedere le detrazioni?
La procedura è illustrata all’art 4 del DM 19 febbraio 2007.
Per prima cosa è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato definito dal DM come un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Con un decreto del 26 ottobre 2007 tale definizione è stata ampliata includendo quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari), che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005.

La nuova finanziaria corregge la tabella dei limiti di trasmittanza che viene sostituita, con validità dal 1 gennaio 2007, dalla seguente:

 

 

Inoltre bisogna trasmettere all’ENEA (nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di Pescara) entro 60 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione (o di qualificazione energetica in attesa delle linee guida) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E al decreto).
Attenzione, la finanziaria 2008 elimina l’obbligo dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli infissi e per l’istallazione di impianti solari termici.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico, devono essere conservati ed esibiti su richiesta.

Attestato di certificazione o di qualificazione energetica
L’articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005 In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005, modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/2006.Fino all’emanazione delle linee guida per i criteri di certificazione, l’attestato di certificazione energetica potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori

Sul sito internet dell'Enea è stata attivata un’area informativa indirizzata al grande pubblico, sulla detrazione del 55% sui lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla Finanziaria:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

Attraverso la comprovata competenza tecnica dei suoi professionisti l’associazione PAEA svolge servizi di consulenza per l'asseverazione degli interventi sull'efficienza energetica delgi edifici e la redazione degli attestati di certificazione / qualificazione energetica, al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 55%.
Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati potete contattarci direttamente all’indirizzo  di posta elettronica: area.progetto@paea.it

 

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