La certificazione energetica in edilizia
Cosa sono le certificazioni energetiche
A cura di Area Progetto di PAEA
Ultimo aggiornamento: ottobre 2009

Aldilà dell’adempimento burocratico, la certificazione energetica serve a conoscere le caratteristiche del “sistema edificio-impianto”, ovvero quanta energia serve per riscaldarlo e raffrescarlo, produrre acqua calda, illuminarlo. In sostanza, attraverso una serie di calcoli effettuati da tecnici specializzati e accreditati, si può scoprire prima dell’acquisto quanto consumerà e quindi quanto costerà la gestione di un immobile.
Al sistema delle certificazioni si associa un meccanismo di
etichettatura che riporta la classe di prestazione energetica su una
scala che va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione),
resa evidente da un documento rilasciato dal tecnico certificatore –
l’attestato di certificazione energetica – e di solito da una targa
sull’edificio.
L’attestato, oltre a riportare i dati
sull’efficienza di edificio e impianti, deve anche contenere
suggerimenti in merito a possibili interventi migliorativi accompagnati
da un'analisi di convenienza costi/benefici.
La chiave della diffusione delle certificazioni è di natura economica oltre che ambientale, in quanto un edificio di classe A o B tende a valere di più sul mercato rispetto ad edifici di fasce più basse. Di solito si ha un innalzamento dei costi iniziali, ma a fronte di un risparmio di gestione anche di 5-6 volte rispetto a edifici simili di classe F o G (ES: una casa in classe A per la Regione Emilia-Romagna deve consumare meno di 40 kWh/mq anno per riscaldamento e acqua calda sanitaria, contro la media degli edifici italiani che supera i 200 kWh/mq anno per il solo riscaldamento).
L'obbligo di legge: il regolamento nazionale sulla certificazione energetica
Su
impulso della direttiva del Parlamento Europeo 2002/91/CE le
certificazioni si stanno trasformando da sistemi prevalentemente
volontari ad obbligo di legge. Nell’Unione Europea la certificazione
energetica è ritenuta infatti una delle azioni più efficaci per ridurre
i consumi nel settore civile che ora assorbe circa il 40% dell’intero
fabbisogno di energia.
Ovviamente le direttive devono essere
recepite dai singoli paesi, cosa che sta accadendo anche in Italia
anche se con alcuni ritardi e peculiarità.
In Italia l'obbligo di dotare un edificio dell'attestato di
certificazione energetica è stato introdotto dal decreto legislativo
192/05 successivamente modificato dal 311/2006. In particolare nel caso
di nuovi edifici, per le ristrutturazioni integrali e per le
demolizioni e ricostruzioni in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,
l'obbligo è scattato a partire dal 5 ottobre 2006 (un anno dopo
l'entrata in vigore del 192/05).
Nei casi di trasferimento a titolo
oneroso dell'interno immobile la certificazione è diventata
obbligatoria con la seguente scansione temporale:
- a decorrere dal 1 luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati
- dal 1 luglio 2008 per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati
- dal 1 luglio 2009 l'obbligo viene esteso anche alle singole unità immobiliari
- dal primo gennaio 2007 l'attestato è anche necessario per accedere
agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come
sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della
generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
Il decreto 192/2005 prevedeva l'emanazione di uno o più decreti attuativi con l'obiettivo di definire:
- i criteri generali sulle metodologie di calcolo e i requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici, per la progettazione e la ristrutturazione di edifici e impianti, oltreché per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti stessi (art. 4, comma 1, lettere a) e b))
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o delle organizzazioni cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti (art. 4, comma 1, lettera c))
- l'emanazione di linee guida nazionali per la certificazione energetica (art. 6, comma 9)
Il termine per l'emanazione di tali decreti era il 6 febbraio 2006 per i primi due punti; è quindi arrivato con più di tre anni di ritardo il DPR n. 59 del 2/4/09 contenente i criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il 6 aprile doveva invece arrivare il DM 26 giugno 2009 (entrato in vigore il 25 luglio 2009) che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo stato e le regioni, che ha dunque accumulato quasi 4 anni di ritardo. Mancano ancora le norme per regolare la qualificazione professionale e l’indipendenza di tecnici e organismi abilitati a rilasciare la certificazione.
L’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita o di locazione, è stato reso inoperante dalla legge 133/2008 (art. 35) che ha cancellato le sanzioni introdotte dai commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005 che prevedevano l'annullamento dell'atto in caso l'attestato non venisse allegato. L'obbligo di redigerlo è invece rimasto. Per questo a ottobre 2006 l’Unione europea ha aperto una procedura d’infrazione verso l’Italia (n. 2006/2378)
Tante regioni, tante certificazioni
Le
disposizioni contenute nelle linee guida nazionali si applicano solo
alle Regioni che non hanno ancora normato la materia. In questo lasso
di tempo molte regioni, oltre alle province autonome di Trento e
Bolzano, si sono mosse autonomamente adottando diversi schemi di
certificazione e proprie norme in materia, sfruttando l’articolo 17 del
192/05 che fa riferimento alla clausola di cedevolezza, che concede
alle regioni e province autonome di recepire la direttiva europea
autonomamente nel caso non sia ancora stata predisposta una normativa a
livello nazionale.
La prima esperienza è quella della Provincia di Bolzano, che dal 2002 con la certificazione CasaClima regolamenta in base alla classe energetica la progettazione dei nuovi edifici. La Provincia di Bolzano ha reso la certificazione obbligatoria per tutte le nuove abitazioni, l’ha estesa alle riqualificazioni e ha innalzato il requisito minimo dalla classe C (meno di 70 kWh/mq anno) alla B (meno di 50) per ottenere l'abitabilità in un nuovo edificio.
La Lombardia è invece la prima Regione che ha reso obbligatoria la certificazione energetica su tutto il proprio territorio. Altre esperienze si aggiungono in molte regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia (in linea con CasaClima), Umbria, Basilicata, Puglia, Veneto, Trentino (Provincia di Trento)..
In Emilia Romagna
In Emilia Romagna
dal 1° luglio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni contenute
nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento della Regione, che fissa i
requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici con un
sostanziale allineamento a quelli nazionali, ma premendo l'acceleratore
su alcuni punti, come l'anticipazione al 2008 dei requisiti fissati
dallo Stato per il 2010, il miglioramento dei requisiti per il
contenimento dei consumi estivi e una maggiore valorizzazione delle
fonti rinnovabili. L’attestato di certificazione energetica è
obbligatorio nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione
totale e ricostruzione di quelli esistenti, ristrutturazioni integrali
sopra i 1000 mq. Inoltre, dal 1° luglio 2008, l'obbligo è stato esteso
agli edifici oggetto di compravendita, nel caso riguardi l’intero
immobile. Dal 1 luglio 2009 l'obbligo verrà esteso alle singole unità
immobiliari e dal 1° luglio 2010 alle nuove locazioni.
Per aggiornamenti: www.regione.emilia-romagna.it/energia
Su impulso della Regione Emilia-Romagna è nato il progetto ECOABITA, a cui partecipano una trentina di comuni, tra cui Reggio Emilia.
L'adesione
alla rete Ecoabita comporta, anche attraverso il regolamento edilizio
comunale, l'introduzione di una procedura di certificazione connessa ad
un meccanismo di incentivi. A regime nel capoluogo, il meccanismo è in
via di costruzione anche negli altri comuni. La certificazione è
volontaria e prevede requisiti più restrittivi degli attuali limiti di
legge, costituendo dunque un vero e proprio marchio di qualità: un
edificio nuovo certificato ECOABITA consuma per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, almeno il 25% in
meno del valore limite previsto dalla Regione, e circa il 60% in meno
rispetto all'edilizia tradizionale.
